TITOLO
I
PRINCIPI GENERALI E
PROGRAMMATICI
Art. 1
Denominazione e natura giuridica
1. Il Comune di Lauria, Ente locale autonomo,
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il
perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo
svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto
dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione
e del presente Statuto, nonchè dei valori e delle norme che regolano
l'adesione dell'Italia alla Comunità Europea.
3. L’autonomia si valorizza attraverso lo
Statuto normativo, organizzativo, impositivo e finanziario.
Art. 2
Territorio e Sede
1. Il Comune ha un proprio territorio delimitato
da apposito piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di
Statistica, così come individuato nell'allegata planimetria.
2. Gli Organi del Comune hanno sede nel
Capoluogo, perimetrato in rosso nell'elaborato grafico di cui al comma
1.
Art. 3
Segni distintivi
1. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un
proprio Stemma (raffigurato fotograficamente in copertina).
Art. 4
Finalità e compiti
1. Il Comune, nel rispetto delle caratteristiche
etniche, culturali e religiose, promuove il progresso civile, sociale ed
economico della comunità insediata sul proprio territorio, perseguendo
come proprio obiettivo il costante miglioramento della qualità della
vita.
2. E' compito del Comune rimuovere gli ostacoli
di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno
sviluppo della persona umana, la piena affermazione dei diritti
personali e collettivi e la uguaglianza delle opportunità nell'accesso
al lavoro e alla vita politica e sociale.
3. In particolare il Comune di Lauria,
nell'ambito delle proprie competenze:
tutela la sicurezza dei cittadini sia nei
confronti del rischio sismico e sia nei confronti del dissesto
idrogeologico;
concorre alla salvaguardia dei diritti dei
lavoratori, della donna, dell'infanzia, degli anziani e della famiglia
nel suo insieme, dei disabili e degli emigrati, favorendo in armonia con
la legislazione internazionale, statale e regionale l'integrazione nella
propria comunità dei cittadini stranieri sulla base del reciproco
rispetto dei diritti e dei doveri, anche tramite il pieno coinvolgimento
delle associazioni di volontariato sociale, civile e religioso;
promuove e diffonde la cultura della pace, della
solidarietà e della tolleranza, anche attraverso la valorizzazione e il
rispetto degli obiettori di coscienza;
opera per rendere effettivo il diritto di tutti i
cittadini alla fruizione dei servizi sociali tra cui quelli inerenti
alla istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle
strutture e attività sportive, assicurando la valorizzazione di tutte
le risorse umane e materiali;
garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, attuando
specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico
delle donne e ad eliminare gli impedimenti che di fatto non consentono
il pieno ed effettivo godimento da parte loro dei diritti di
cittadinanza; promuove, altresì, la presenza di entrambi i sessi nella
Giunta Comunale, negli organi collegiali del Comune, nonchè negli enti,
aziende ed istituzioni da esso dipendenti;
crea le condizioni sostanziali atte ad assicurare
la partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente attraverso la
massima trasparenza e la contestuale verifica dell'azione
amministrativa;
riconosce il diritto dei cittadini e delle
organizzazioni sociali all'informazione sull'attività
politico-amministrativa con particolare riguardo all'organizzazione e
gestione dei servizi pubblici, come premessa ad una effettiva
partecipazione democratica, assumendo le iniziative necessarie per
garantire tale diritto;
promuove l'attività sportiva assicurando
l'accesso agli impianti comunali, opportunamente regolamentato, a tutti
i cittadini;
tutela e valorizza l'ambiente naturale, il
patrimonio storico, artistico e architettonico, le tradizioni culturali,
gli usi e i costumi, finalizzando tali risorse ad un armonico sviluppo
turistico;
promuove il rispetto per la natura e gli animali,
favorendo le condizioni di coesistenza tra le diverse specie viventi;
promuove il progresso della cultura in ogni sua
libera manifestazione, l'associazionismo giovanile e dei lavoratori, sia
nel centro urbano che nelle contrade;
predispone piani per la difesa del suolo, per la
prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento, compreso il
nucleare, ispirando la pianificazione territoriale a principi di
politica ecologica, atti a preservare gli equilibri ambientali,
paesaggistici e culturali;
partecipa ai sensi dell'art. 3, comma 6, della
legge 142/90 alla formazione dei piani e programmi regionali e degli
altri provvedimenti della Regione, promuovendo apposita Conferenza di
Programmazione;
assume idonee iniziative finalizzate a stabilire
equi rapporti sociali nelle contrade, nonchè al loro sviluppo globale e
organico;
assicura la funzione sociale dell'iniziativa
pubblica e privata, anche attraverso il sostegno e lo sviluppo delle
forme di associazionismo economico e di cooperazione;
promuove un organico assetto del territorio,
pianificando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali,
artigianali, commerciali ed industriali;
concorre all'armonico sviluppo dell'area della
Valle del Noce, anche mediante forme di gestione comprensoriale di
servizi pubblici.
concorre nell'ambito delle organizzazioni
internazionali degli enti locali e attraverso rapporti di gemellaggio
con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di
cooperazione di sviluppo economico e sociale;
Art. 5
Principio di sussidiarieta’ 1. Il Comune
impronta la propria azione istituzionale al principio di
sussidiarieta’, in virtu’ del quale nessuna struttura pubblica deve
mai sostituirsi ad iniziativa ed alla responsabilita’ delle singole
persone e delle comunita’ intermedie in cui esse possano agire, ne’
eliminare lo spazio necessario alla loro liberta’.
2. Le azioni che non possono essere adeguatamente
svolte dalla autonomia dei privati sono attribuite all’Amministrazione
Comunale, in base al succitato principio di sussidiarieta’ e di
differenzazione, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute
dalla legge.
3. La titolarita’ delle funzioni spetta agli
Enti piu’ vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di
omogeneita’ ed adeguatezza delle funzioni organizzative rispetto alle
funzioni medesime.
Art. 6
Principio della concertazione
1. Il Comune attua la propria azione
amministrativa favorendo il massimo della partecipazione, che si
realizza attraverso il metodo della concertazione, con le modalita’ e
forme individuate con riferimenti ai singoli atti, azioni o
procedimenti.
2. Il sindaco determina e indica il percorso
della concertazione.
Art. 7
Compiti del Comune per i servizi
di competenza statale
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di
anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le
ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale
affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da
questa regolati.
2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno
capo al Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi
di competenza statale possono essere affidati al Comune dalla legge che
dovrà regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le
risorse necessarie.
Art. 8
Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la
pubblicazione e diffusione di tutti gli atti e notizie che le leggi e i
regolamenti richiedono che siano portati a conoscenza del pubblico.
TITOLO
II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
ORGANI ELETTIVI
Art. 9
Organi del Comune
1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale,
la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale e’ presieduto dal
Presidente del Consiglio.
Capo II
CONSIGLIO COMUNALE - COMMISSIONI - CONSIGLIERI
Art. 10
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo
politico- amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione;
esercita le potestà regolamentari attribuite o delegate al Comune;
adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142 e L. 3.8.1999 n. 265.
Art. 11
Elezione, composizione e durata in carica
1. L'elezione, la composizione e la durata in
carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura comunque in carica sino alla
elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed
improrogabili.
3. La prima seduta del Consiglio Comunale deve
essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di
dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di
convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. Nella prima seduta, prima di ogni altro
argomento, dovranno essere verificate le condizioni di eleggibilità e
di compatibilità alla carica di consigliere comunale rispettivamente
del Sindaco e dei consiglieri eletti.
5. Dopo la comunicazione da parte del Sindaco
della nomina dei componenti della Giunta, il Consiglio Comunale dovrà
altresì pronunciarsi sul possesso dei requisiti di eleggibilità e di
compatibilità alla carica di consigliere comunale nei confronti degli
assessori non facenti parte del Consiglio eventualmente nominati.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono
presentate dal consigliere medesimo al protocollo del Comune e sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto ed immediatamente
efficaci.
7. La relativa surrogazione deve avvenire entro
venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
Art. 12
Competenze del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta
successiva alla elezione, provvede alla elezione dell’ufficio di
presidenza del Consiglio Comunale composto dal presidente e da un vice
presidente vicario eletti tra í consiglieri; in sede di prima
attuazione, l’elezione del Presidente e del Vice Presidente viene
effettuata, nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in
vigore dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio
Comunale. L’elezione del Presidente e del Vice Presidente del
Consiglio avviene con distinte votazioni segrete ed e’ richiesta la
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente
ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende
speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche e
l’ elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali
e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra
comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme
associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul
funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la
costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei
pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di
capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle
aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
h) la contrattazione dei mutui non previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione
dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli
esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili
ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le
relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
la definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla
legge;
atti di indirizzo ad altri organi del Comune in
ordine a materie sovracomunali di interesse generale.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di
cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da
altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza.
Art. 13
Linee programmatiche di mandato
1. Entro sessanta giorni dall’insediamento, il
Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.
2. Ogni consigliere comunale puo’ intervenire
nella definizione delle linee programmatiche proponendo
l’integrazione, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazioni
di appositi emendamenti con le modalita’ indicate dal regolamento del
Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale il Consiglio Comunale
provvede a verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche
da parte del Sindaco e degli Assessori.
Art. 14
Funzionamento del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale presieduto dal
Presidente del Consiglio, non può deliberare se non interviene un terzo
dei consiglieri (sette) non computando a tal fine il Sindaco.
2. Alle sedute del Consiglio Comunale possono
partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti
della Giunta Comunale.
3. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza
dei Consiglieri assegnati al Comune, il proprio Regolamento che ne
disciplina l’ autonomia organizzativa e funzionale.
4. Le modifiche al Regolamento sono adottate con
la maggioranza di cui al comma precedente.
5. Il Regolamento disciplina le modalità delle
votazioni. In ogni caso è adottato lo scrutinio segreto per la nomina o
la designazione di persone.
6. Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i
casi previsti dal Regolamento. Alle sedute pubbliche i cittadini possono
prendere la parola qualora, su istanza del Sindaco o di almeno un quinto
dei consiglieri, il Consiglio lo deliberi con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
7. I Presidenti dei gruppi consiliari e i
Presidenti delle Commissioni permanenti, si riuniscono in "
Conferenza" sotto la presidenza del Presidente del Consiglio.
8. La Conferenza programma i lavori del Consiglio
e predispone il calendario di attività del Consiglio e delle
Commissioni.
9. Il Consiglio è convocato con determinazione
del Presidente del Consiglio., il quale, a tal fine, stabilisce l'ordine
del giorno.
10. Il Presidente del Consiglio provvede a
convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni,
quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine
del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano
all'istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da
discutere.
11. L'elenco degli oggetti da trattare nelle
sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del
Segretario dell'Ente, essere pubblicato nell'albo pretorio il giorno
precedente quello stabilito per la seduta.
12. Il processo verbale delle adunanze consiliari
è redatto da un "Responsabile di ufficio o servizio"
appartenente al Settore "Affari Generali e Istituzionali".
Art. 15
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti
composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari,
assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un
rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione
e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.
3. Il Regolamento prevede i casi nei quali una
proposta approvata dalla Commissione viene posta in votazione in
Consiglio senza discussione.
4. Le commissioni permanenti svolgono ogni
attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio e
concorrono, nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, allo
svolgimento dell'attività amministrativa del Comune.
5. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta
dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di
indagine sull'attività dell'Amministrazione, ovvero commissioni
speciali e/o d'inchiesta. I poteri, la composizione ed il funzionamento
delle suddette commissioni sono disciplinati dallo Statuto e dal
Regolamento. La presidenza di queste Commissioni spetta alla minoranza
consiliare.
6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche
salvo i casi previsti dal Regolamento.
7. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle
materie di propria competenza hanno il diritto di ottenere dalla Giunta
Comunale e dagli organi amministrativi degli Enti ed aziende dipendenti
o controllati, notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizione
di persone, anche a fini di vigilanza sull'attuazione delle
deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali,
sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del
patrimonio comunale, sul funzionamento degli Enti, aziende e società
dipendenti o controllati dal Comune.
8. Il Sindaco ed i membri della Giunta hanno
diritto, e se richiesto l'obbligo, di partecipare ai lavori delle
Commissioni, senza diritto di voto.
Art. 16
Diritti e prerogative dei Consiglieri
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi
composti a norma di Regolamento.
2. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune
senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per
le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su
ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale.
Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e
mozioni. Svolgono altresì funzioni di controllo sull'attività
dell'Amministrazione mediante la presentazione di interrogazioni e di
ogni altra istanza di sindacato ispettivo alle quali il Sindaco o gli
Assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni. Le modalità
della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono
disciplinate dal Regolamento Consiliare.
4. Ciascun Consigliere ha diritto d'ottenere
dagli Uffici del Comune e degli enti o aziende da esso dipendenti
notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
5. L'esercizio di tali diritti è disciplinato
dal Regolamento.
6. La legge stabilisce l'entità ed i titoli
delle indennità ed ogni altro trattamento ai Consiglieri comunali a
seconda delle loro funzioni ed attività, ogni consigliere comunale ai
sensi dell’art. 23 comma 5 della legge 265/99 puo’ trasformare il
gettone di presenza in indennita’ di funzione.
7. Il Presidente del Consiglio, garantisce e
tutela le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto
dei diritti delle minoranze ed una adeguata preventiva informazione ai
gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte
al Consiglio, esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e
dal Regolamento.
Art. 17
Divieto di incarichi e consulenze
1. Al Presidente del Consiglio, al Sindaco, agli
Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e
assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
Capo III
UFFICIO DI PRESIDENZA, IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DURATA IN CARICA
Art. 18
Ufficio di presidenza
1. L’Ufficio di Presidenza e’ composto dal
Presidente del Consiglio e dal Vice Presidente Vicario.
2. In caso di impedimento, di assenza e nei casi
di sospensione dell’esercizio delle funzioni previste dalla legge, il
Presidente del Consiglio viene sostituito dal Vice Presidente-Vicario.
3. L’Ufficio di presidenza dispone di propri
uffici presso la sede comunale, con dotazione di personale adeguata
all’adempimento dei propri compiti e di specifica dotazione
finanziaria prevista nel bilancio comunale.
Art. 19
Il Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il
Consiglio, lo presiede e ne e’ l’oratore ufficiale.
2. Il Presidente del Consiglio provvede :
Alla apertura, sospensione ed alla chiusura delle
sedute Consiliari;
Alla convocazione del Consiglio, nell’esercizio
della quale mantiene l’ordine, concede la facolta’ di parlare ai
singoli consiglieri, dirige e modera la discussione impone
l’osservanza del regolamento presenta le questioni, proclama il
risultato delle votazioni;
Alla iscrizione all’ordine del giorno generale
del Consiglio degli argomenti proposti dal sindaco e/o da ciascun
consigliere comunale, alla trasmissione alle commissioni consiliari
permanenti ed alla Giunta delle proposte di regolamento e di
provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio;
Alla convocazione e alla direzione dei lavori
dell’Ufficio di Presidenza;
Alla convocazione e alla direzione dei lavori
della conferenza dei capigruppo;
All’attivazione delle Commissioni Consiliari
permanenti da cui ne riceve le conclusioni;
All’iniziativa delle attivita’ di
informazione, di consultazione di studio e di organizzazione per
favorire lo svolgimento delle funzioni delle Commissioni consiliari e
del Consiglio;
Giudica la ricevibilita’ formale dei testi,
delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio;
All’assegnazione alle commissioni competenti
per materia, sulla base di un giudizio di prevalenza degli oggetti sui
quali esse devono pronunciarsi; di tale assegnazione il Presidente da’
notizia al Consiglio nella prima seduta utile; il Consiglio puo’
decidere a maggioranza una diversa assegnazione.
3. Il Presidente sovrintende al buon andamento
dei servizi consiliari nell’ambito degli indirizzi e delle decisioni,
adottate dal Consiglio o da esso delegate all’Ufficio di Presidenza.
Art. 20
Durata in carica dell’Ufficio di Presidenza
I componenti dell’Ufficio restano in carica due
anni e sei mesi e sono rieleggibili.
2. L’Ufficio di Presidenza, qualora ne
ricorrono le condizioni, deve essere revocato, anche parzialmente con le
modalita’ previste dal regolamento.
Capo IV
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 21
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta
tra cui il Vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio Comunale
nella prima seduta successiva alla elezione.
Art. 22
Composizione e funzionamento della Giunta
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che
la presiede e ne mantiene l'unità di indirizzo e da un numero di
assessori, non inferiore a quattro e non superiore a sette tra cui il
Vice Sindaco; in sede di prima attuazione il Sindaco determina
l’esatto numero della composizione della Giunta dandone comunicazione
al Consiglio Comunale.
2. Possono essere nominati assessori anche
cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Oltre ai requisiti di cui sopra il candidato
esterno alla carica di assessore dovrà essere titolare di riconosciute
doti di professionalità e/o esperienza amministrativa e di moralità.
4. Gli Assessori ed il Sindaco debbono avere i
requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di
Consigliere Comunale, e rispettivamente di Assessore e di Sindaco.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge,
gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado
rispettivamente del Sindaco e degli Assessori. Gli stessi non possono
essere nominati rappresentanti del Comune.
6. La Giunta, nella prima seduta successiva alla
nomina degli assessori, verifica il possesso dei requisiti di cui al
precedente comma 4, nonchè l'inesistenza delle condizioni di cui al
precedente comma 5.
7. L'attività della Giunta - disciplinata da
apposito Regolamento - si uniforma al principio della collegialità.
Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate
esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli
componenti.
8. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta
la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la
validita' della seduta è necessaria la presenza della metà dei
componenti.
9. La Giunta delibera a maggioranza dei voti, in
caso di parita’ di voto prevale il voto del Sindaco. Le sue riunioni
non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di
voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire
su particolari problemi.
10. I processi verbali delle deliberazioni della
Giunta Comunale sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario
dell'Ente.
11. Alla sostituzione di singoli componenti
dimissionari, dichiarati decaduti o cessati dall'ufficio per altra
causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
Successivamente, la Giunta dovrà compiere nei confronti dei nuovi
Assessori le verifiche di cui al precedente comma 5.
12. Ai sensi dell’art. 19 L. 265/99 í
componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica,
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare
attivita’ professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel
territorio da essi amministrato.
Art. 23
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco
nell'Amministrazione del Comune. La Giunta, in particolare:
a) compie gli atti di amministrazione che non
siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze del Sindaco, del Segretario dell'Ente e dei funzionari
dirigenti, previste dalla legge o dallo Statuto;
b) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli
indirizzi generali del Consiglio;
c) riferisce annualmente al Consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti dello stesso.
adotta i regolamenti sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.
2. La Giunta provvede, con finalità di
efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa,
economica, patrimoniale.
3. Compete alla Giunta:
a) la predisposizione degli atti di competenza
del Consiglio;
b) la materia delle liti attive e passive, delle
rinunce e delle transazioni;
c) l'ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi. Competono parimenti alla Giunta, anche nelle ipotesi in cui non
costituiscano atti di ordinaria amministrazione, gli acquisti e le
alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le
concessioni purchè previsti espressamente in atti fondamentali del
Consiglio Comunale o che ne costituiscano mera esecuzione;
d) l'approvazione dei piani finanziari relativi a
progetti previsti espressamente negli atti fondamentali del Consiglio
contenenti gli elementi necessari alla loro determinazione;
e) progetti relativi a singole opere pubbliche
compresi nei programmi approvati dal Consiglio;
g) i provvedimenti riguardanti le assunzioni,
ferme restando le competenze riservate al Consiglio Comunale o
attribuite ai dirigenti;
h) la vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni
dipendenti o controllati dal Comune;
i) ogni altro atto che non rientra nelle
competenze del Sindaco e dei dirigenti.
4. L'annuale relazione al Consiglio di cui al
comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno
l'approvazione del bilancio preventivo.
Art. 24
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso
di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione
dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis
della legge 12.3.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge
18.1.1992, n. 16.
2. Svolge, inoltre, le funzioni di Sindaco nei
casi previsti dal successivo art. 27.
Art. 25
Incarichi e decadenza degli Assessori
1. Gli Assessori svolgono gli incarichi loro
conferiti dal Sindaco secondo criteri disposti dal Sindaco stesso e ne
assumono la relativa responsabilità.
2. Gli incarichi conferiti agli Assessori fanno
riferimento agli obiettivi e ai risultati complessivi dell'azione
amministrativa come individuata negli artt. 10 e 13 del presente
Statuto. Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di competenza dei
vari settori o servizi in cui si articola l'organizzazione del Comune,
rispettivamente affidati a ciascun Assessore, in attuazione del
principio della responsabilità politica.
3. I singoli componenti della Giunta decadono:
a) per il verificarsi di uno degli impedimenti,
delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
b) possono essere dichiarati decaduti per il
mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
4. La decadenza è pronunciata dal Sindaco e può
avvenire d'ufficio o essere promossa dal Prefetto.
Art. 26
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad
una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli
stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati all'Ente,
senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia
comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai
sensi delle leggi vigenti.
Art. 27
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si
procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica
sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle
predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano
efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di giorni venti dalla loro
presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del
Consiglio ed alla contestuale nomina del Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale
determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
Art. 28
Responsabilità
1. Per gli amministratori e per il personale del
Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità
degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile
che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione
dei beni del Comune, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi
attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e
sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme
e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in
cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei
confronti degli amministratori, del Segretario dell'Ente e dei
dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.
Art. 29
Obbligo di astensione
1. Come previsto dall’art. 19 della legge
265/99, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o
di loro parenti ed affini sino al quarto grado. L’obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i íiani urbanistici se non nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al
quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma precedente gli
amministratori hanno l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle
adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Il presente articolo si applica anche al
Segretario Comunale e al Vicesegretario, e ad eventuali assessori
esterni.
Capo V
IL SINDACO
Art. 30
Elezione e durata in carica - Limitazione del
mandato
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio
universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è
membro del Consiglio Comunale.
2. Egli dura in carica per un periodo stabilito
dalla legge.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi
la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato,
immediatamente rieleggibile alla medesima carica, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 2, comma 1 della legge 30.4.99 n. 120.
Art. 31
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco, quale Organo del Comune eletto
direttamente dal popolo, ha la piena responsabilità
dell'Amministrazione dell'Ente. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di
legge e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonchè
all'esecuzione degli atti. Provvede a dare impulso e a coordinare
l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta
mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando
la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.
2. Il Sindaco provvede a:
a) nominare i componenti della Giunta, tra cui un
Vice Sindaco;
b) convocare e presiedere la seduta di
insediamento del Consiglio Comunale e della Giunta;
c) esercitare le funzioni attribuitegli dalle
leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
d) sovrintendere all'andamento generale
dell'Ente, impartire le direttive al Segretario comunale, al Direttore
Generale ove nominato ed ai responsabili dei servizi, con particolare
riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la
individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei
servizi.
e) nomina il Direttore Generale ed il Segretario
Generale con le modalita’ previste dalla legge.
g) nominare i responsabili degli uffici e dei
servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dall'art. 51 della legge 142/90, dell'art. 42 del presente Statuto,
nonchè dalle specifiche norme indicate nel Regolamento degli uffici e
dei servizi.
h) rappresentare il Comune nell'assemblea dei
consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più
servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato,
dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva e presentando contestualmente il curriculum del delegato.
Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il
nuovo delegato;
i) promuovere la conclusione di accordi di
programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'art. 56 dello
Statuto;
l) revocare la nomina a uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente
successiva;
m) vietare l'esibizione degli atti
dell'amministrazione comunale, ai sensi del successivo articolo 61;
n) indire le conferenze dei servizi secondo la
normativa vigente;
p) informare la popolazione su situazioni di
pericolo per calamita’ naturali.
3. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle
leggi;
4. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei
criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche’,
d’intesa con í responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed
istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate
entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di
scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di
Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della
legge 142/90.
6. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci,
esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla
legge.
7. Il Sindaco esercita altresì le funzioni a lui
demandate dalle leggi regionali.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai
precedenti commi 6 e 7, il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi
del Comune.
9. Il Sindaco, nella seduta d’insediamento,
davanti al Consiglio presta giuramento di osservare lealmente la
Costituzione Italiana. Il Sindaco che ricusi di giurare nei termini
prescritti o che non giuri entro il termine di un mese dalla
comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, si
intende decaduto dall'ufficio.
10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore
con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a
tracolla.
TITOLO
III
ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO
Art. 32
Principi e criteri generali
1. La struttura organizzativa e l’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi dell’Ente deve rispondere a
criteri di autonomia, funzionalita’, economicita’ ed efficienza di
gestione, secondo principi di responsabilita’, professionalita’ e
flessibile utilizzo delle risorse e loro intergrazione.
2. L’organizzazione e l’azione amministrativa
comunale si informa ai seguenti criteri:
distinzione tra responsabilita’ di indirizzo e
di controllo di competenza degli organi di governo e responsabilita’
di gestione, queste ultime tutte di competenza dei dirigenti;
l’azione e l’organizzazione degli uffici, cui
í dirigenti sono preposti, per la realizzazione dei programmi, il
perseguimento degli obiettivi, anche quelli desumibili da meri atti di
indirizzo degli organi politici di governo, ancorche’ non accompagnati
da prescrizioni di dettaglio o indicazioni di modalita’ esecutive,
devono uniformarsi a criteri di efficacia, efficienza, economicita’ e
massima adattabilita’, come, per quest’ultimo criterio previsto dal
decreto legislativo n. 77/1995 e successive modificazioni;
soddisfacimento delle esigenze degli utenti,
garantendo imparzialita’ e trasparenza dell’azione amministrativa,
diritto di accesso ai servizi ed agli atti nel rispetto della privacy,
interconnessione degli uffici mediante articolati sistemi informativi ed
informatici che consentono circolarita’ dei contenuti dei
provvedimenti e delle informazioni;
ottimizzazione del rapporto con l’utenza, anche
tramite l’istituzione di specifiche strutture per informare í
cittadini, educazione e preparazione del personale dipendente,
affinche’ assuma come proprio dovere indirizzare l’utente, in modo
preciso e puntuale, direttamente all’ufficio competente,
indipendentemente dalle specifiche mansioni di competenza dell’ufficio
in cui opera;
semplificazione delle procedure anche, se
ritenuto piu’ funzionale per il perseguimento degli obiettivi
sopraelencati, attraverso l’attribuzione ad un unico ufficio di tutte
le responsabilita’ delle fasi del procedimento: cio’ mediante
individuazione, se un procedimento richieda fasi ed apporti per
"segmenti" demandati a unita’ organizzative diverse, del
funzionario che assuma specifico compito di raccordo con conseguente
responsabilizzazione individuale;
garanzia del diritto alla riservatezza di terzi
(persone fisiche e giuridiche) nel trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni e relativo regolamento
comunale;
attivita’ informata, per quanto possibile, a
criteri di preventivo confronto propositivo e collegialita’ operativa;
ampia flessibilita’ organizzativa degli uffici,
garantendo adeguati margini alla determinazioni operative e gestionali,
sia in relazione alle dinamiche dei bisogni dell’utenza sia a nuove o
mutabili competenze dei servizi;
armonizzazione degli orari servizio e di apertura
degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea, nel rispetto
del piano di regolazione degli orari della citta’.
Art. 33
Criteri per la definizione della struttura
organizzativa dell’ente e conseguente dotazione organica
1. La struttura organizzativa del Comune di
Lauria deve articolarsi in unita’ organizzative che potranno essere di
diversa entita’ e complessita’, ordinate, di norma, per funzioni
omogenee e/o affini, finalizzate all’autonomo svolgimento di
attivita’ strumentali, finali o di supporto , per l’assolvimento di
compiti istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi fissati
dagli organi politici.
2. Il Settore costituisce l’unita’
organizzativa di massima dimensione. Ogni Settore puo’ comprendere
piu’ unita’ di dimensioni intermedie, denominate Servizi,
eventualmente suddivisi in piu’ Unita’ operative.
3. Per lo svolgimento di funzioni di staff e/o
per l’erogazione di servizi strumentali, anche di elevato contenuto
tecnico-specialistico, possono essere individuate unita’ organizzative
autonome. Unita’ organizzative autonome possono essere costituite
altresi’, per fornire supporto all’azione degli organi di governo
(Sindaco, Giunta Comunale o Assessori), per l’esercizio delle funzioni
d’indirizzo e controllo loro conferite dalla legge.
4. Per il conseguimento di obiettivi specifici,
intersettoriali e subsettoriali, possono essere costituite Unita'
Temporanee di Progetto.
5. La dotazione organica complessiva dell’Ente,
strumento gestionale di massima flessibilita’ dell’organizzazione e
dell’impiego delle risorse umane, deve essere articolata
esclusivamente per categorie professionali e deve essere determinata in
funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai
compiti ed ai programmi dell’Amministrazione Comunale, previa verifica
degli effettivi fabbisogni e consultazioni delle istanze sindacali
contrattualmente accreditate.
6. Ad ogni unita’ organizzativa di massima
dimensione e’ attribuita la gestione di linee funzionali afferenti uno
o piu’ specifici servizi dell’Ente. L’elencazione delle funzioni
attribuite alla competenza di ciascuna unita’ organizzativa e’ da
ritenersi non esaustiva: eventuali funzioni non comprese
nell’elencazione predetta ovvero nel caso di conflitti di competenza
positivi, queste vengono attribuite dal Sindaco nel rispetto del
principio della omogeneita’ e seguendo criteri di professionalita’.
7. Nel rispetto del criterio della massima
flssibilita’, la determinazione e le modalita’ di assegnazione delle
linee funzionali e della dotazione organica alle unita’ organizzative
di massima dimensione, nonche’ í modi di attribuzione della
responsabilita’ gestionale e del coordinamento operativo dei medesimi
ai dirigenti, sono stabilita’ dalla Giunta con il regolamento di cui
all’art. 42.
Art. 34
Criteri generali per l’accesso all’impiego
1. Il regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi disciplina l’accesso all’impiego presso il
Comune, nel rispetto della legge, dei contratti collettivi di lavoro e
dei seguenti criteri e principi generali:
le procedure di reclutamento debbono svolgersi
con modalita’ che garantiscano adeguata pubblicita’, imparzialita’,
economicita’ e celerita’ di espletamento, nonche’ il rispetto
delle pari opportunita’;
per il perseguimento dei fini di cui sopra
potra’ essere previsto il ricorso, ove ritenuto opportuno,
all’ausilio di sistemi automatizzati diretti a realizzare anche forme
di preselazione; potranno altresi’ essere promosse forme speciali e/o
semplificate di reclutamento;
le procedure di reclutamento dovranno adottare
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e/o professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire;
le commissioni dovranno essere composte
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso che non siano componenti dell’organo di direzione politica
dell’Ente che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalla confederazioni e
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
la partecipazione alle procedure di reclutamento,
salvo í casi previsti dalla legge, non dovra’ essere soggetta a
limiti di eta’, salvo che per l’accesso a particolari posizioni
funzionali, espressamente individuate, che richiedano, avuto riguardo
alla natura del servizio ed alle particolari mansioni, una specifica
idoneita’ fisica in rapporto anche alla tutela dei terzi;
dovranno essere individuati requisiti di
professionalita’ per la selezione dei soggetti che si vogliano
assumere a tempo determinato per mezzo di incarichi fiduciari;
potranno anche essere individuati procedimenti di
selezione interna volti a consentire la valorizzazione della
professionalita’ acquisita, all’interno del Comune dal personale
dipendente, al fine di permetterne la progressione di ruolo e la
riqualificazione professionale; dovranno a tal fine essere altresi’
regolamentate le modalita’ di programmazione e individuazione delle
figure professionali da ammettere a procedimenti di selezione interna.
Art. 35
Criteri generali di gestione delle risorse umane
1. Il personale, nel rispetto delle attitudini e
delle competenze professionali individuali, deve essere assegnato alle
strutture dell’Ente secondo il criterio della massima flessibilita’
organizzativa e gestionale delle risorse umane e del pieno
coinvolgimento degli operatori. A tal fine l’attribuzione del
personale alle unita’ organizzative e alle unita’ di progetto
dell’Ente deve essere compiuta in modo dinamico potendo subire, in
corso d’esercizio, quegli assestamenti e quelle modificazioni
necessarie per assicurare la costante corrispondenza della dotazione
effettiva di personale alle esigenze organizzative, gestionali,
funzionali ed erogative dell’ente.
2. La mobilita’ interna del personale deve
conformarsi a principi di efficienza, ottimizzazione, economicita’ e
razionalizzazione della gestione delle risorse umane e deve se
necessario, essere assistita da idonea formazione specifica,
aggiornamento o riqualificazione professionale.
3. Al fine di realizzare migliori livelli di
produttivita’ e di qualita’ dei servizi erogati ciascun dipendente
deve garantire agli altri operatori la propria costante collaborazione
e, qualora l’organizzazione del lavoro, le esigenze del servizio o il
mutare degli obiettivi dell’unita’ di appartenenza lo richiedano,
puo’ essere adibito a mansioni considerate equivalenti nell’ambito
della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi di
lavoro.
4. I Dirigenti ed i Responsabili delle unita’
organizzative devono assicurare, in caso di assenza, attraverso
l’utilizzo degli istituti previsti dalle normative vigenti, non da
ultimo delegando, per periodi di tempo determinati, le funzioni di
competenza ad altri funzionari, anche di unita’ organizzative diverse
da quella di preposizione, la continuita’ dell’azione
amministrativa.
5. La formazione, l’aggiornamento ed il
perfezionamento professionale del personale, anche dirigenziale, devono
essere strumenti di carattere permanente per la valorizzazione e lo
sviluppo delle risorse umane e come tali costituiscono compito primario
dell’Amministrazione.
6. Il Comune garantisce pari condizioni e
opportunita’ alle lavoratrici ed ai lavoratori sia per quanto riguarda
l’accesso che il trattamento sul lavoro.
Art. 36
Potere di direttiva
1. Agli organi collegiali ed individuali
(elettivi o meno) spetta il potere di direttiva.
2. Attraverso tale potere l'organo detta,
nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di carattere
applicativo per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei
mezzi e degli strumenti, le procedure organizzative, le modalità di
trattazione delle pratiche e degli affari, le attività da svolgere.
I destinatari delle direttive sono tenuti
ad adeguarvisi nell'ambito della propria autonomia e responsabilità
organizzativa.
Art. 37
Direzione politica e direzione amministrativa
1. Gli organi di governo del Comune
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definiscono gli obiettivi ed í programmi da attuare, adottano gli atti
necessari, verificano la rispondenza dei risultati dell’attivita’
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. I dirigenti provvedono alla gestione
amministrativa, tecnica e finanziaria mediante l’adozione di tutti gli
atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, di organizzazione e di gestione
delle risorse umane e strumentali, ed esercitano autonomi poteri di
spesa e di controllo.
3. I Dirigenti sono responsabili, in via
esclusiva, degli aspetti gestionali dell’attivita’ amministrativa e
dei relativi risultati, e rispondono personalmente per lesione di
diritti o interessi di terzi, nel caso di illegittimita’ degli
adottati provvedimenti aventi efficacia esterna, secondo í vigenti
principi in temi di responsabilita’. I dirigenti sono responsabili, in
particolare, dell’ordinato utilizzo dei fondi e delle altre risorse a
loro disposizione, secondo í piani di azione dell’amministrazione e
nel rispetto dei criteri di ordinato ed equo assolvimento delle
obbligazioni assunte dal Comune.
4. Il regolamento per l’organizzazione degli
uffici e dei servizi prevede l’istituzione della conferenza dei
Dirigenti, per lo svolgimento di compiti propositivi e consultivi in
ordine agli aspetti organizzativi, funzionali, gestionali ed erogativi
di interesse generale dell’Ente, e per l’assolvimento di attivita’
di programmazione, raccordo e coordinamento delle attivita' ’i
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei diversi
Settori ed unita’ organizzative.
Art. 38
Segretario Generale e Vicesegretario Generale
1. Il Segretario Generale esercita le funzioni e
í compiti attribuitigli dalla legge, dai Regolamenti e conferitigli dal
Sindaco.
2. Il Segretario Generale, ove non sia stato
nominato il Direttore Generale, e nel rispetto delle direttive impartite
dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attivita’.
3. Il regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi puo prevedere un Vicesegretario Generale, per lo
svolgimento di compiti sussidiari, strumentali, complementari e di
ausilio del Segretario Generale, anche per specifici settori di
attivita’, serie di atti o tipi di procedure, nonche’ per
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento anche derivante
da concomitanti impegni.
Art. 39
Il Direttore Generale (ove nominato)
1. Il Direttore Generale e’ preposto alla
direzione complessiva del Comune e impronta la propria attivita’ su
principi e criteri di efficacia interna ed esterna, di economicita’,
di equita’, di efficacia tecnica e comportamentale.Ad esso rispondono
í Dirigenti e Responsabili di Settore/Servizio preposti a struttura ove
non e’ previsto il Dirigente.
2. Le funzioni del Direttore Generale sono
disciplinate dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento e definite nel
provvedimento di nomina.
3. Il Direttore Generale e’ incaricato di
attuare gli indirizzi e gli obiettivi determinati
dagli organi politici;
coordinare e sovrintendere i
Dirigenti/Responsabili di Settore/Servizio di cui al precedente comma;
definire í criteri generali per
l’organizzazione degli Uffici, con l’osservanza delle forme di legge
e delle direttive del Sindaco.
Adotta le misure per l’interconnessione tra gli
uffici del comune tra loro e le altre amministrazioni;
organizza e dirige il personale coerentemente con
gli indirizzi funzionali stabiliti dall’Amministrazione;
presiede gli organi collegiali della dirigenza;
adotta í provvedimenti di mobilita’ del
personale tra settori;
decide sui conflitti di competenza tra í
Dirigenti di Settore ;
decide su ogni atto di competenza attribuitogli
dai Regolamenti.
Art. 40
Dirigenti e Responsabili di strutture
organizzative.
1. I Responsabili sono individuati nel
Regolamento degli uffici e dei servizi.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli
uffici ed í servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute
dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le
direttive impartite dal Sindaco.
3. Essi nell’ambito delle competenze loro
assegnate provvedono a gestire l’attivita’ dell’Ente ad attuare
gli indirizzi al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati.I
Responsabili sono individuati tra i Dirigenti, in carenza numerica di
dirigenti tra il personale con categoria apicale nell’Ente.
Art. 41
Nucleo di valutazione
1. Il regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi disciplina la costituzione e le modalita’ di
funzionamento del Nucleo di Valutazione, il quale provvede,
nell’ambito delle competenze tutte istituzionalmente attribuitigli
dalla legge, alla impostazione dei sistemi di verifica della qualita’
e dei risultati dell’azione amministrativa rispetto ai programmi e
agli obiettivi prefissati.
2. Al Nucleo di Valutazione dovra’ essere
garantita autonomia funzionale ed organizzativa.
3. Il Nucleo di Valutazione puo’ essere
costituito anche in forma associata con altri Enti.
Art. 42
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e
dei servizi
1. Nel rispetto dei criteri e dei principi tutti
stabiliti nel presente titolo, la Giunta Comunale disciplina con
apposito regolamento, cosi’ come previsto dall’art. 5, 4^ comma,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, l’organizzazione generale degli
uffici e dei servizi comunali, e determina, in particolare:
l’articolazione e le modalita’ di revisione e
gestione della struttura organizzativa del Comune;
la consistenza della dotazione organica
complessiva e le procedure per la sua dinamica revisione;
le modalita’ di funzionamento degli uffici e di
attribuzione degli incarichi di responsabilita’;
le posizioni e le modalita’ di costituzione dei
rapporti di lavoro a tempo determinato ex art. 51, commi 5, 5bis e 7,
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni;
le modalita’ di accesso, di organizzazione e di
gestione delle risorse umane.
2. Il regolamento disciplina í rapporti tra
Direttore Generale, Segretario Generale e Dirigenti, le competenze e le
attribuzioni di ciascuno, nonche’ le competenze e le modalita’ di
funzionamento della Conferenza dei Dirigenti.
3. Il regolamento, da adottarsi dalla Giunta
entro novanta giorni dalla data in cui la normativa introdotta con il
presente Statuto diventa esecutiva e nel rispetto dei criteri generali
indicati, costituisce disciplina attuativa e di dettaglio anche per
quanto nel presente Statuto non specificamente disciplinato.
4. Il regolamento di cui trattasi puo’
articolarsi anche in distinti atti regolamentari disciplinanti aspetti o
materie omogenei.
TITOLO
IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Capo I
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 43
Finanza locale
1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su
certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla
finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti
stabiliti dalla legge.
Art. 44
Bilancio e programmazione finanziaria
1. Il Comune delibera entro il termine previsto
dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando
i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico
e finanziario.
2. Il bilancio è corredato da una relazione
previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari
a quello della Regione Basilicata.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque
essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi
ed interventi.
4. I risultati di gestione sono rilevati mediante
contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto
del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del
Regolamento.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione
illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti.
6. Il conto consuntivo è deliberato dal
Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 45
Regolamento di contabilità e disciplina dei
contratti
1. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento
di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste
dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque
vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 46
Revisione economica e finanziaria
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto
limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre
membri.
2. I componenti del collegio sono scelti ai sensi
dell'art.57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ad essi si
applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste
dall'articolo 2399 del codice civile. Durano in carica tre anni, non
sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola
volta e restano in carica fino alla nomina dei successori.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti
e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni
rivolte agli organi comunali. Hanno facoltà di partecipare, senza
diritto di voto, alle sedute del Consiglio riguardanti le deliberazioni
del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Possono partecipare
alle altre sedute consiliari e, su espressa richiesta del Sindaco,
possono essere ammessi ad assistere ai lavori della Giunta Comunale su
temi specifici.
4. Il collegio dei revisori collabora con il
Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita,
secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Il collegio dei revisori esercita altresì,
secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione
della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è
corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti
a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità
della gestione. A tal fine il collegio può chiedere alla Giunta che
vengano effettuate specifiche rilevazioni ai sensi del successivo
articolo 47.
6. I revisori rispondono della verità delle loro
attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne
riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
Art. 47
Contabilità economica e controllo di gestione
1. Il Regolamento di contabilità detta norme per
la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.
2. La rilevazione contabile dei costi prevede:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali
imputabili alle singole unità operative onde pervenire alla valutazione
della efficienza e della efficacia della spesa articolata per uffici,
servizi e programmi;
b) la elaborazione di indici di produttività.
3. La Giunta Comunale può individuare centri di
costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione anche
temporanee.
Capo II
PROPRIETA' COMUNALE
Art. 48
Beni comunali
1. Per il perseguimento dei propri fini
istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone
.
2. I beni comunali si distinguono in beni
demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli
usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi
speciali che regolano la materia.
Art. 49
Beni demaniali
1. Sono demaniali quei beni di proprietà del
Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del
Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sulle
relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei
beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in
particolare il mercato e il cimitero.
4. Tali beni seguono il regime giuridico
attribuito loro dalla legge.
5. Alla classificazione, è competente il
Consiglio Comunale.
Art. 50
Beni patrimoniali
1. I beni appartenenti al Comune che non sono
assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio
del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale
indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere
di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio
pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico, essi non possono
essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla
legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale
disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in
quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti
pubblici bisogni.
Art. 51
Inventario
1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali
mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto
stabilito dalle norme in materia.
3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è
responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle
successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli,
atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell'inventario deve essere
allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
5. L'attività gestionale dei beni, che si
esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la
manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonchè
le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni
medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei
principi di legge.
TITOLO
V
ORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE
Art. 52
Conferenza di rione o contrada
1. In attesa della normativa regionale prevista
dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il
Comune, ai sensi dell'art. 6 della legge suindicata, istituisce la
Conferenza di rione o contrada, quale organismo di partecipazione dei
cittadini all'Amministrazione locale.
2. La Conferenza ha la funzione di promuovere la
consultazione dei cittadini per la formazione e l'attuazione dei
provvedimenti che interessano i singoli rioni o contrade.
Art. 53
Rinvio al Regolamento di attuazione
1. Il Regolamento determina l'ambito
territoriale, l'organizzazione, la composizione e i mezzi finanziari,
patrimoniali ed organizzativi della Conferenza, gli strumenti di
partecipazione
delle Conferenze alle attività ed alle
deliberazioni del Comune.
TITOLO
VI
FORME ASSOCIATIVE E DI
COOPERAZIONE
Art. 54
Forme di collaborazione, convenzioni
1. Ai fini della promozione dello sviluppo
economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa
rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri
enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni,
accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture
per attività di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari
ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune collabora con lo Stato, con la
Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con
tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in
materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il
numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.
Art. 55
Consorzi
1. Il Comune, per la gestione associata di uno o
più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un
consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art. 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza
assoluta dei componenti, la relativa convenzione unitamente allo statuto
del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere
la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del
consorzio.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del
consorzio dal Sindaco o da un suo delegato, nominato ai sensi
dell'articolo 31 lettera g).
Art. 56
Accordi di programma
1. Per la definizione e attuazione di opere,
interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune,
della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il
Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più
dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere procedimenti di
arbitrato nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell'accordo di
programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte
le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime
delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del
Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'accordo, qualora adottato con decreto del
Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616, e, sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituisce le concessioni edilizie.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi
sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto
da rappresentanti degli enti interessati, nonchè dal Commissario del
Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se
all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
TITOLO
VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
FORME DI COLLABORAZIONE DEI CITTADINI
NELL'ATTIVITA' DELL'ENTE
Art. 57
Rapporti con le Associazioni
1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme
associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di
formazione dei cittadini. Fra le associazioni innanzi citate, sono
comprese pure quelle del "volontariato", anche se prive di
personalità giuridica, purchè senza fini di lucro, in relazione
all'utilità sociale e collettiva dei fini perseguiti e delle attività
svolte.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui
al comma precedente, il Comune:
a) sostiene le attività ed i programmi
dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per
la loro attuazione;
b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli
atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti
regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
c) garantisce la presenza di rappresentanti delle
libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione
istituiti dal Comune stesso;
d) mette a disposizione delle libere forme
associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il
personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e
manifestazioni, secondo i criteri e le modalità dell’apposito
regolamento in materia;
e) affida ad associazioni e a comitati
appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i
fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla
Giunta.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo
hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i
seguenti requisiti:
eleggibilità delle cariche;volontarietà
dell'adesione e del recesso dei membri;assenza di fini di
lucro;pubblicità degli atti e dei registri
4. E' istituito, a soli fini conoscitivi della
realtà associativa locale, l'Albo delle Associazioni. L'ammissione
all'Albo avviene sulla base di una documentata attività svolta
nell'anno precedente per associazioni costituite da almeno dodici mesi.
5. La mancata iscrizione al registro non è in
alcun caso motivo di esclusione di un'associazione o di un gruppo
all'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto riconoscono alle
associazioni.
6. Ulteriori prescrizioni e modalità di accesso
al cennato Albo saranno fissate dal Regolamento.
Art. 58
Organismi di partecipazione dei cittadini
1. Il Comune favorisce la partecipazione dei
cittadini alla attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed
economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla
formazione ed attuazione dei propri programmi, nelle forme già
descritte nel Titolo V.
2. Possono costituirsi anche organismi di
partecipazione popolare aventi la forma di comitati per la gestione
sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici
problemi o situazioni locali.
Art. 59
Forme di consultazione della popolazione,
istanze, petizioni, proposte.
Azione popolare.
1. Il Comune organizza la consultazione dei
cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della
consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione
dei partecipanti. Gli Organi comunali e la Conferenza di Rione o
Contrada possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo
ritengano opportuno, deliberando a maggioranza assoluta.
2. I cittadini, singoli e associati, possono
rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali
viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro
ricevimento. Il Presidente del Consiglio, in considerazione della loro
rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno
della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo
la scadenza di detto termine. Il Presidente del Consiglio e’ altresì
tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle
quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.
3. Le relative risposte dell'Amministrazione
comunale sono conservate in copia presso apposito Ufficio, accessibili
ai consiglieri comunali, agli assessori esterni, al Difensore Civico.
4. Le forme e le modalità della presentazione
dell'istanza, proposte o petizioni, la quale deve riguardare in ogni
caso un oggetto specifico ed essere puntuale ed articolata, nonchè i
tempi, i modi e le forme del suo esame sono disciplinati dal Regolamento
comunale sulla partecipazione.
5. La Conferenza di Rione o Contrada e le altre
forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta
sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al
Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.
6. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti
di competenza del Consiglio Comunale presentando progetti di delibera
accompagnata da una relazione illustrativa che rechi non meno di cento
sottoscrizioni, autenticate nei modi di legge, raccolte nei novanta
giorni precedenti al deposito.
7. Il Consiglio Comunale si determina sul
progetto di iniziativa popolare entro sessanta giorni dal deposito.
8. Un rappresentante del Comitato promotore ha
facoltà di illustrare la proposta alla Commissione consiliare
competente. Nel Regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità di
svolgimento delle procedure.
9. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle
giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al
Comune.
10. In caso di accoglimento del ricorso con
compensazioni delle spese, alla parte di spesa gravante sul ricorrente
si farà fronte ponendo la stessa a carico del bilancio comunale.
Capo II
REFERENDUM
Art. 60
Referendum
1. Il Sindaco indice referendum consultivi e
propositivi, riguardanti materie di esclusiva competenza locale, ed
interessanti di norma tutto il corpo elettorale, qualora ne facciano
richiesta:
a) il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta
dei propri componenti;
b) 1.000 elettori del Comune;
c) la Giunta Comunale;
d) la Conferenza dei Rioni e delle Contrade o le
organizzazioni confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti o
autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno n. 800 elettori.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
3. Con deliberazione motivata e sulla base di
criteri di imparzialità ed obiettività, la consultazione può essere
limitata ad una parte del corpo elettorale.
4. La proposta di referendum presentata dai
soggetti di cui ai punti b) e d) del precedente comma, accompagnata da
non meno di trenta sottoscrizioni legalmente autenticate, è inoltrata,
per il giudizio di ammissibilità, all'Ufficio Comunale per il
Referendum di cui al successivo comma.
5. Sull'ammissibilità dei referendum, sulla
regolarità delle sottoscrizioni e delle operazioni di voto decide
all'unanimità, "l'Ufficio Comunale per il Referendum",
costituito dal Sindaco, dai componenti della 1^ Commissione Consiliare,
dal Segretario dell'Ente, dal Difensore Civico e dal Giudice
Conciliatore (o dal Giudice di Pace). Qualora manchi l'unanimità,
decide il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.
6. La consultazione referendaria è valida quando
ad essa abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. I risultati del referendum non sono vincolanti
per gli Organi del Comune: essi tuttavia sono obbligati a deliberare
sulla materia oggetto del referendum, motivando l'eventuale difformità
dal responso referendario entro trenta giorni dalla data di
proclamazione dei risultati del referendum.
8. Apposito Regolamento disciplina le modalità e
i limiti per l'esercizio del potere di richiesta di referendum e le
ulteriori modalità di attuazione.
9. I referendum, in ogni caso, non possono aver
luogo in coincidenza con altre operazioni di voto a carattere nazionale,
regionale o comunale e non devono riguardare atti o provvedimenti che
risultino avere un contenuto vincolato per effetto di una norma statale
o regionale.
Capo III
DIRITTO DI ACCESSO
Art. 61
Diritto d'accesso ai documenti amministrativi
1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale
è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e alle informazioni di cui e' in possesso
l'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale
sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di
divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto
di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti
l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di cui al
comma 1, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Inoltre, il Regolamento disciplina il rilascio
di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme
di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei
procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini
l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di
esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
4. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed
ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni.
5. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune,
concessionari di servizi comunali o dell'uso di beni demaniali o
patrimoniali del Comune, società a partecipazione comunale hanno
l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.
Capo IV
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
Art. 62
Diritto all'informazione
1. Per rendere effettiva la partecipazione
democratica dei cittadini alla vita politico-amministrativa dell'ente,
il Comune assicura un'ampia e puntuale informazione.
2. Apposito Regolamento disciplina gli strumenti
e le modalità mediante i quali il Comune provvede a garantire tale
diritto, avvalendosi oltre che dei mezzi di diffusione tradizionali
(periodico di informazione amministrativa, rubriche e servizi
radiofonici e televisivi), anche di quelli tecnologicamente avanzati
(servizi telematici).
3. Il Comune pubblica e diffonde, anche per
settore di attività, un "vademecum dell'utente" contenente in
particolare:
a) la denominazione ed ubicazione dei servizi e
degli uffici;
b) compiti espletati e prestazioni offerte;
c) modalità di accesso;
4. L'informazione deve avere i requisiti della
esattezza, della tempestività, della inequivocità e della completezza.
5. Ai fini di cui sopra viene istituito apposito
ufficio comunale che curerà direttamente i rapporti con i cittadini
utenti.
Art. 63
Impugnativa degli atti amministrativi
1. In attesa della nomina del difensore civico di
cui al successivo articolo e’ istituto un Comitato interno con il
compito di esaminare le impugnative degli atti amministrativi
monocratici del Comune.Apposito regolamento regolera’ í compiti e
funzioni del Comitato, avendo presente í seguenti principi generali:
il ricorso al Comitato non costituisce rimedio o
alternativa ai ricorsi giurisdizionali previsti dalla legge;
il riesame dell’atto amministrativo impugnato
avviene in sede di autotutela dell’Autorita’ emanante;
per motivi di celerita’ e per evitare
riproporsi di ricorsi e’ ammesso un solo ricorso non integrabile;
non e’ ammesso ricorso avverso la pronuncia del
comitato in quanto essa costituisce atto interno;
le fasi della presentazione dell’esame e
eventuale pronuncia devono avvenire in tempi stretti tali da consentire
il ricorso giurisdizionale;
il comitato sara’ composto da non meno di tre
componenti, con requisiti da definire nel regolamento, che non ricoprono
incarichi politici o elettivi.
l’ Autorita’ che ha emesso l’atto impugnato
e’ obbligata a pronunciarsi (in sede di autotutela ) tenuto conto e
valutando í motivi del ricorso e le conclusioni del Comitato;
dei ricorsi dovra’ essere data sintetica
notizia al nucleo di valutazione o organo equivalente;
consentire, se richiesta, la partecipazione delle
parti interessate che possono anche essere sentite su iniziativa del
Comitato.
Capo V
DIFENSORE CIVICO
Art. 64
Difensore civico
1. Per il miglioramento dell'azione
amministrativa dell'Ente e della sua efficacia è istituito presso il
Comune il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante
dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa gli abusi,
le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei
confronti dei cittadini. Ove nel termine di trenta giorni il Sindaco non
provveda il Difensore Civico ne informa i capi-gruppo consiliari ed il
Presidente del Consiglio.
3. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio
Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 4/5 dei propri
componenti. Nel caso in cui nelle prime due votazioni non si raggiunga
tale maggioranza, sarà eletto Difensore Civico colui che riporterà
alla terza votazione la maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati.
4. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo
del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le
funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato
ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi. E'
rieleggibile una sola volta. Il Consiglio Comunale è convocato almeno
novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In
caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro
trenta giorni.
5. Può essere nominato Difensore Civico:
a) chiunque dimostri di possedere, attraverso
l'esperienza maturata, particolari competenze giuridiche ed
amministrative e risulti iscritto in un Albo, la cui istituzione e
tenuta è disciplinata dal Regolamento comunale per il funzionamento di
organismi e istituti di partecipazione;
b) sia in possesso dei requisiti di eleggibilità
alla carica di Consigliere comunale.
6. Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chiunque sia stato candidato nell'ultima
competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale,
Provinciale o Regionale, ovvero per il Parlamento Nazionale o Europeo;
b) chiunque abbia ricoperto, negli ultimi cinque
anni, la carica di Consigliere comunale o Assessore esterno presso il
Comune;
c) chiunque, sempre negli ultimi cinque anni, sia
stato dipendente presso il Comune;
d) coloro che detengano partecipazioni in società
appaltatrici, o coloro che siano concessionari di opere e servizi
comunali.
7. Il Difensore civico non può, durante il
mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi
politici.
8. L 'ufficio del Difensore Civico è
incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:
a) la carica di membro del Parlamento, di
Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonchè di membro della
Comunità Montana o della U.S.L.;
b) la qualifica di amministratore o dirigente di
Enti, Istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè
enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione
comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o
contributi;
c) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro
autonomo o subordinato, nonchè di qualsiasi attività professionale o
commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con
l'Amministrazione Comunale;
la candidatura in competizione elettorale;
9. Il Difensore Civico svolge le proprie funzioni
in piena libertà, non essendo sottoposto ad alcuna forma gerarchica.
Egli ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche
inerenti l'adempimento del proprio mandato. Dispone di un proprio
ufficio presso la sede comunale, con dotazione di personale adeguata
all'adempimento dei propri compiti, e di specifica dotazione finanziaria
prevista nel bilancio comunale.
10. Al Difensore Civico, al momento della nomina,
viene assegnata un'indennità mensile oltre all'eventuale e documentato
rimborso spese.
11. L'indennità mensile, se non determinata per
legge, viene fissata dal Consiglio Comunale, tenendo conto - come limite
massimo - la misura dell'indennità di carica prevista per gli
Assessori.
12. Il Difensore Civico trasmette semestralmente
al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta. Le relazioni
sono discusse dal Consiglio entro il mese di febbraio di ogni anno.
13. Il Difensore Civico viene sentito dal
Consiglio o dalle sue Commissioni, periodicamente, su sua richiesta,
ovvero per deliberazione specifica del Consiglio o delle Commissioni.
14. Il Difensore Civico può essere revocato per
gravi motivi con mozione del Consiglio Comunale presentata da almeno un
terzo, ed approvata a maggioranza dei due terzi, dei consiglieri
assegnati.
15. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine
del giorno del Consiglio Comunale l'adozione del Regolamento comunale
per il funzionamento di organismi e istituti di partecipazione,
nell'ambito del quale verrà disciplinata l'intera materia riguardante
il Difensore Civico, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle
modifiche apportate al presente Statuto.
TITOLO
VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Capo I
ATTIVITA' REGOLAMENTARI
Art. 65
Regolamenti
1. Il Consiglio Comunale dovra’ adottare tutti
Regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente
Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Art. 66
Termini e modalità di adozione
1. I regolamenti indicati nel precedente
articolo, ad eccezione di quelli di cui alle lettere i) e l), dovranno
essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente Statuto.
2. Prima della loro adozione, gli schemi di
regolamento verranno depositati per quindici giorni presso l'ufficio di
Segreteria dell'Ente e del deposito verrà dato congruo avviso al
pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, a mezzo stampa ed in
ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la
presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di
favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. Il Regolamento resterà pubblicato dopo
l'adozione per quindici giorni all'albo pretorio comunale e, una volta
ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel
decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo
che sia altrimenti specificamente disposto.
Capo II
ORDINANZE SINDACALI
Art. 67
Ordinanze
1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene
e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie,
ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità,
dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
2. Il provvedimento deve essere mantenuto nei
limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende
ovviare.
3. Di regola l'ordinanza deve avere la forma
scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato o
agli interessati.
4. Se costoro non adempiono all'ordine impartito
dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti
eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e
delle spese incontrate sarà fatta nota che, resa esecutiva dal
Prefetto, sarà passata all'esattore il quale riscuoterà la somma ivi
indicata a carico degli inadempienti, coi privilegi e nelle forme
previste per la riscossione delle imposte dirette.
TITOLO
IX
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 68
Modifiche allo Statuto
1. Le norme integrative e modificative dello
Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da
tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate
se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le modificazioni allo Statuto possono essere
proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta
Comunale, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati all'Ente o
della Conferenza dei rioni e delle contrade. Il Sindaco cura l'invio a
tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati
almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno
esaminate.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore dello
Statuto, il Consiglio Comunale svolge una sessione straordinaria per
procedere alla verifica della sua attuazione e applicazione. La sessione
straordinaria è preceduta dalla consultazione di associazioni,
organizzazioni ed enti e dalla più ampia informazione dei cittadini.
TITOLO
X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
I
1. Fino all'entrata in vigore delle norme
regolamentari previste nello Statuto continuano ad applicarsi quelle
vigenti, purché compatibili con lo Statuto.
II
1. Il presente Statuto e le norme integrative o
modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio.
2. Il Consiglio Comunale fissa le modalità per
assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che
risiedono nel Comune, delle organizzazioni sindacali e sociali, nonchè
degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone
alla Giunta l'esecuzione.
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