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DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI
Le variazioni I.C.I. avvenute nel corso dell’anno devono essere oggetto di
DICHIARAZIONE secondo le seguenti indicazioni:
1. utilizzare l'apposito nuovo modello ministeriale, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte e di sottoscriverlo;
2. presentarla, per variazioni (acquisto, cessione o altro) verificatesi dal
1.1.2007 al
31.12.2007, entro il 31 luglio dell’anno successivo. In caso di SUCCESSIONE
relativa a decessi avvenuti dal 25.10.2001, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari NON sono obbligati a presentare la dichiarazione. L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia al comune competente per ubicazione degli immobili. Resta altresì fermo l'obbligo di dichiarazione in caso di riunione di diritto di usufrutto;
3. consegnarla direttamente presso l'Ufficio Tributi o protocollo generale (con rilascio di ricevuta) o inviarla agli stessi per posta, mediante raccomandata semplice;
4. la dichiarazione di variazione, in presenza di più contitolari soggetti passivi dell'imposta, può essere presentata congiuntamente, purché riporti i dati relativi a tutti i contitolari;
5. sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992;
6. l'omissione della dichiarazione è punita con apposita sanzione per ogni unità immobiliare non dichiarata da ciascun soggetto passivo.
7. Attenzione, dal 2008 l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI, per terreni e fabbricati - per i casi di variazione o acquisto durante l'anno - è stato parzialmente soppresso dalla dichiarazione contenuta nel Provvedimento del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia del Territorio che ha attestato l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni. La dichiarazione ICI rimarrà in vigore solamente per ottenere riduzioni d'imposta relativamente a fabbricati, inagibili o inabitabili, o quando gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo dipendano da atti (relativi ai diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedura telematiche (che prevedono i modelli informatici).
Conseguentemente nel caso in cui permanga l'obbligo della dichiarazione ICI, questa deve essere presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione di redditi.
Ulteriori notizie sugli obblighi di dichiarazione ICI possono essere assunte dalle
apposite istruzioni ministeriali - dichiarazioni ICI (cliccare qui)
Decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso", presentando la dichiarazione entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini suddetti e provvedendo contestualmente al pagamento della sanzione prevista per l'omissione ridotta ad un ottavo (€ 19) per ogni unità immobiliare non dichiarata da ciascun soggetto passivo, avendo cura di allegare alla dichiarazione la copia della ricevuta del versamento. In caso di più omissioni contestuali da parte dello stesso contribuente, è possibile procedere al pagamento complessivo delle sanzioni dovute con un unico bollettino.
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