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TARIFFE ICI


Servizio "Entrate ed Attività Produttive"
 Ufficio Tributi

Responsabile del Servizio: Rag. Biagio Cosentino
Telefono: 0973.627216 - Fax: 0973.823793

E-mail: servizio.tributi@comune.lauria.pz.it


I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili

GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2008


  CHI DEVE PAGARE?   QUANTO SI DEVE PAGARE?
  ALIQUOTE   DETRAZIONI - ESENZIONI
  COME PAGARE   PER SAPERNE DI PIU'
  DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE   TABELLA ALIQUOTE E DETRAZIONI 1993/2008
  MODELLO MINISTERIALE e Istruzioni   REGOLAMENTO COMUNALE ICI




CHI DEVE PAGARE ?

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolare di diritti reali di godimento e dai concessionari di aree demaniali. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatore finanziario. Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi: se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprità e versata separatamente (ad esempio, per un fabbricato cointestato a marito e moglie entrambi devono versare l'Ici ma separatamente); se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 30% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 70%, mentre su l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario; se l'immobile è in multiproprietà, l'Ici deve essere pagata dall'amministratore del condominio o della comunione. L'imposta è dovuta anche se i contribuenti risiedono all'estero. Non devono pagare l'Ici gli inquilini o i nudi proprietari.



QUANTO SI DEVE PAGARE ?

Per la determinazione di quanto si deve pagare è prima necessario stabilire la base imponibile per il successivo calcolo dell'imposta. La base imponibile è data dal valore dell'immobile (espresso in Euro ed arrotondato al doppio decimale) calcolato, a seconda dei casi, con riferimento a diversi parametri:

  • per i fabbricati iscritti in Catasto, la rendita risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno in corso deve essere sempre rivalutata del 5%, mentre per gli immobili di Cat. B dal 3.10.2006 la rendita deve essere rivalutata del 40% (anche se si tratta di rendita attribuita successivamente al 1997) e deve poi essere moltiplicata per i seguenti  coefficienti:
    - 100 per le categorie A, B, C (escluse A/10 e C/1)
    -   50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati D privi di rendita definitiva posseduti da società o imprese)
    -   34 per la categoria C/1;

  • per i fabbricati Cat. D privi di rendita catastale posseduti da società o imprese il valore contabile (di libro) va adeguato annualmente con apposito coefficiente stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze 10/03/2008 (G.U. n. 65 del 10/03/2008), I coefficienti di rivalutazione per il 2008, sono i seguenti:

    • 2008 = 1,04
      2007 = 1,02
      2006 = 1,05
      2005 = 1,08
      2004 = 1,14
      2003 = 1,18
       

  • per i terreni agricoli, il reddito dominicale risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25%, va     moltiplicato per 75;

  • per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno in corso,     determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (Vedi norma regolamentare e valori di riferimento per aree edificabili)

    Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si calcola applicando alla stessa l'aliquota prevista per la fattispecie dell'immobile provvedendo eventualmente, nel caso in cui se ne avesse diritto, ad operare la detrazione d'imposta).



ALIQUOTE

CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO - IMMOBILI OGGETTO DELL’IMPOSTA ALIQUOTA
1 Persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con categoria catastale A/1, A/8 e A/9  (abitazioni signorili, ville e castelli)

Attenzione! Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica.

 5,5
per mille
2 Tutti gli altri immobili (terreni, seconde case e altri fabbricati)
Per le aree edificabili vedi tabelle indicative dei valori
(Tariffe anni successivi al 1998 adeguate al tasso inflazione ISTAT)

6,5
per mille



DETRAZIONI

CONTRIBUENTI - UNITA’ IMMOBILIARI AVENTI DIRITTO (solo per fabbricati con categoria catastale A/1, A/8 e A/9) IMPORTO
Persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale

€ 103,29

(L. 200.000)

La detrazione e l'aliquota stabilite per l'abitazione principale in misura del 5,5 non spettano ai familiari che hanno in uso gratuito o comodato fabbricati di abitazione di proprietà dei genitori o di altri familiari, non avendo l'Ente deliberato tale agevolazione. L'aliquota da applicare in tali casi è quella ordinaria del 6,5.
 

ESENZIONI

A decorrere dall'anno 2008, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 93/2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è esclusa dall'applicazione dell' I.C.I.

 

Pertinenze all'abitazione principale: Si intendono, in base al regolamento comunale ICI, quelle unità immobiliari classificate con categoria catastale C/2, C/6 (R4) e C/7 pertinenziali all'abitazione principale in numero massimo di 2 unità, in ogni caso non locate ed ubicate nello stesso corpo di fabbrica che accoglie l'abitazione principale.


Attenzione! I soggetti che intendono fruire dell'esenzione dal pagamento dell'ICI per le pertinenze all'abitazione principale, dovranno presentare all' Ufficio Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI - stesso termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta autocertificando il possesso dei requisiti previsti.

E’ disponibile lo specifico modello di autocertificazione che può essere ritirato e riconsegnato in doppia copia (una delle quali da utilizzare per ricevuta) presso gli uffici comunali. oppure inviato agli stessi per posta allegando fotocopia di documento di identità del dichiarante.

I soggetti che hanno presentato domanda di condono edilizio oltre alla compilazione dei dati catastali,  forniranno le dovute precisazioni nello spazio riservato alle annotazioni con l'aggiunta degli estremi dei versamenti ICI effettuati a tale titolo e allegando copia degli stessi.


COME PAGARE

Per il pagamento dell'ICI, oltre all'utilizzo di delega su mod. F24 (quadro ICI), possono essere utilizzati i nuovi bollettini postali appositamente predisposti e compilati in ogni loro parte: il versamento deve essere effettuato come segue:

Versamento ordinario in autotassazione (mese giugno e dicembre)

Spese di commissione

c/o Uffici Postali : su bollettini postali specifici per ICI su C/C N° 88611587 intestati a:

EQUITALIA POTENZA S.p.A – LAURIA - PZ - ICI

 

Normale bollettino postale

DIRETTAMENTE agli Sportelli di EQUITALIA POTENZA S.p.A

Nessuna

ATTENZIONE!

- Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione sia inferiore o superiore ai 49 centesimi.

Si ricorda che i contribuenti tenuti al pagamento "devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente, la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno".



DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI

Le variazioni I.C.I. avvenute nel corso dell’anno devono essere oggetto di DICHIARAZIONE secondo le seguenti indicazioni:

1. utilizzare l'apposito nuovo modello ministeriale, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte e di sottoscriverlo;

2. presentarla, per variazioni (acquisto, cessione o altro) verificatesi dal 1.1.200
7 al 31.12.2007, entro il 31 luglio dell’anno successivo. In caso di SUCCESSIONE relativa a decessi avvenuti dal 25.10.2001, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari NON sono obbligati a presentare la dichiarazione. L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia al comune competente per ubicazione degli immobili. Resta altresì fermo l'obbligo di dichiarazione in caso di riunione di diritto di usufrutto;

3. consegnarla direttamente presso l'Ufficio Tributi o protocollo generale (con rilascio di ricevuta) o inviarla agli stessi per posta, mediante raccomandata semplice;

4. la dichiarazione di variazione, in presenza di più contitolari soggetti passivi dell'imposta, può essere presentata congiuntamente, purché riporti i dati relativi a tutti i contitolari;

5. sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992;

6. l'omissione della dichiarazione è punita con apposita sanzione per ogni unità immobiliare non dichiarata da ciascun soggetto passivo.

7. Attenzione, dal 2008 l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI, per terreni e fabbricati - per i casi di variazione o acquisto durante l'anno - è stato parzialmente soppresso dalla dichiarazione contenuta nel Provvedimento del 18 dicembre 2007 dell'Agenzia del Territorio che ha attestato l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni. La dichiarazione ICI rimarrà in vigore solamente per ottenere riduzioni d'imposta relativamente a fabbricati, inagibili o inabitabili, o quando gli elementi da considerare ai fini della determinazione del tributo dipendano da atti (relativi ai diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedura telematiche (che prevedono i modelli informatici). Conseguentemente nel caso in cui permanga l'obbligo della dichiarazione ICI, questa deve essere presentata entro i termini per la presentazione della dichiarazione di redditi. Ulteriori notizie sugli obblighi di dichiarazione ICI possono essere assunte dalle apposite istruzioni ministeriali - dichiarazioni ICI (cliccare qui)

Decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso", presentando la dichiarazione entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini suddetti e provvedendo contestualmente al pagamento della sanzione prevista per l'omissione ridotta ad un ottavo (€ 19) per ogni unità immobiliare non dichiarata da ciascun soggetto passivo, avendo cura di allegare alla dichiarazione la copia della ricevuta del versamento. In caso di più omissioni contestuali da parte dello stesso contribuente, è possibile procedere al pagamento complessivo delle sanzioni dovute con un unico bollettino.


FABBRICATI RURALI E FABBRICATI NON DICHIARATI

Per avere adeguate informazioni consultare il sito http://www.agenziaterritorio.it


PER SAPERNE DI PIU'

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI SU CASI PARTICOLARI RIVOLGERSI A:

Ufficio Tributi - Via Roma Palazzo Municipale - Telefono 0973.627216 - 0973.627218

Orario al pubblico per informazioni sull'imposta: nei giorni di lunedì, e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle 18.30


Delibera C.C. n. 28 del 22.4.2008 - "Provvedimenti relativi all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2008 - Integrazione e modifiche norme regolamentari relative"